Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quinquies.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. All'articolo 10, comma 1, dei decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».