Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di agevolare il recupero dei crediti vantati, per la vendita di prodotti agroalimentari, dalle imprese agricole nei confronti di imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.