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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31-decies.02. in Assemblea riferita al C. 2828

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/12/2020  [ apri ]
31-decies.02.

  Dopo l'articolo 31-decies, aggiungere il seguente:

Art. 31-decies.1.
(Disposizioni a sostegno del settore della ristorazione e della birra)

  1. Al fine di sostenere la ripresa economica e la continuità delle attività di ristorazione e di produzione della birra, alle imprese esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande, in attività alla data di entrata in vigore della presente in legge, è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di birra come definita ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni.
  2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è pari al 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di birre artigianali, come definite dall'articolo 2, comma 4-bis, della citata legge n. 1354 del 1962, e al 5 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno per l'acquisto di tipologie di birre diverse da quelle artigianali. Il credito di imposta non può essere comunque superiore a 10 mila euro.
  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i codici ATECO delle attività esercitate dai soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, nonché le modalità attuati ve del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5.
  5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare minori entrate superiori a 25 milioni di euro.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.