Dopo il comma 2 aggiungere:
2-bis. Al fine di risarcire gli iscritti delle associazioni e società sportive dilettantistiche in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a favore delle suddette società, pari al 100 per cento delle somme versate dagli iscritti nel periodo dal 1o settembre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le società e le associazioni provvedono al risarcimento a favore dei tesserati in misura pari al 100 per cento della quota d'iscrizione. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.