Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«83. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini (163-bis codice procedura civile) e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.».