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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.5. in Assemblea riferita al C. 2828

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/12/2020  [ apri ]
23.5.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «83. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini (163-bis codice procedura civile) e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.».