Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater.
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.
3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.
4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.