Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
1. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri di accesso alle risorse di cui al presente articolo, considerando come requisiti prioritari le attività pluriennali, documentabili, di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.
Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.