Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021»;
2) le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
3) l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 6, le parole: «pari a 90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro» e dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 60 milioni per l'anno 2021».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2021.