Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2021»;
b) al comma 4, le parole: «10.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.000» e le parole: «150.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000»;
c) al comma 6, dopo le parole: «per l'anno 2020,» sono inserite le seguenti: «e pari a 180 milioni che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 180 milioni per l'anno 2021.