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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 90.9. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
90.9.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2021 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2-ter. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 2-bis, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 con le seguenti: 560 milioni di euro per l'anno 2021 e di 260.