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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 87.036. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
87.036.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

  1. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;

   b) le parole: «nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 226,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.