Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 286, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro per il 2021, 25 milioni di euro per il 2022 e 25 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.