Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Test genomici tumore mammario)
1. Per il consolidamento delle finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al presente articolo è destinato all'utilizzo su tutto il territorio nazionale dei test genomici per l'appropriatezza diagnostica, prognostica e terapeutica del tumore mammario.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.