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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 84.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
84.7.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

  2. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA elabora linee guida attraverso la puntuale valutazione e l'aggiornamento del set di indicatori oggettivi e misurabili già definiti nell'accordo sancito tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 9 luglio 2020, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza delle prestazioni e degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
  3. Il Comitato di cui al comma 2 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, spesso carente perché dovuto al mancato adempimento nella programmazione da parte delle regioni, in particolare rispetto al Nuovo sistema di garanzia (NSG) e al Programma nazionale delle liste di attesa (PNGLA), nonché di prevenire i casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato definisce con le regioni interventi destinati alla programmazione regionale in caso di carenza dell'offerta complessiva delle prestazioni nonché specifici programmi per le aree di confine per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
  4. Tenuto conto di quanto previsto ai commi 2 e 3, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituirà adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.