Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)
1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, in misura tale da generare corrispondenti maggiori entrate a decorrere dall'anno 2021.