Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. A decorrere dall'anno finanziario 2021, sono destinati al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ulteriori 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio di usura, che dovranno essere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro, con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e di 490 milioni di euro.