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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 63.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
63.6.

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. Nelle more di un riordino strutturale della materia, per l'anno 2021, ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati non superiori alle 13 settimane all'anno, è riconosciuta per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro in relazione ad esigenze temporalmente predeterminate ed oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale, l'indennità NASpI.
  1-ter. Il diritto di cui al comma precedente è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro dell'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part-time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa.
  1-quater. La NaspI di cui al comma 1-bis del presente articolo non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro ovvero di pensione ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 209 della presente legge.