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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.022. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
59.022.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Fondo nazionale per la non autosufficienza)

  1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
  2. Previo accordo in sede di Conferenza Stato regioni, nell'ambito della prevista programmazione viene individuata una quota crescente del Fondo per le non autosufficienza, a destinazione vincolata, volta finanziare il potenziamento dell'assistenza domiciliare e domiciliare integrata, anche al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell'erogazione della medesima assistenza domiciliare e della continuità assistenziale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

  5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.