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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
55.06.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Dismissione del patrimonio immobiliare da reddito in favore dei comuni per la gestione delle politiche abitative e sociali)

  1. Le unità immobiliari residenziali non di pregio e le relative pertinenze di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale situate in comuni ad alta tensione abitativa e che sono risultate inoptate in esito alla procedura di dismissione di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprese quelle offerte in opzione agli aventi diritto di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite al comune in cui le unità immobiliari si trovano, che ne acquisisce la proprietà.
  2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al comune i dati identificativi e il valore delle unità immobiliari inoptate in esito alla procedura di dismissione.
  3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale invia la comunicazione di cui al comma 2 anche all'Agenzia delle entrate per il necessario aggiornamento dei registri immobiliari e dei dati catastali.
  4. Per la cessione degli immobili di cui al comma 1, lo Stato trasferisce l'importo corrispondente al valore degli immobili, individuato in misura pari al prezzo contenuto nella comunicazione di offerta in opzione notificata agli aventi diritto, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli immobili da parte dei comuni, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per l'anno 2023.