Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre preclusa ai datori di lavoro la possibilità di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in caso indisponibilità del lavoratore al trasferimento presso una sede o unità operativa distante oltre 50 chilometri dal comune dove risiede la sede o l'unità operativa nella quale è impiegato.