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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
5.03.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili)

  1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-quinquies) è sostituito dal seguente:

    «1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti igienici esterni e tamponi interni, coppette mestruali.».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.