stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
40.07.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019»;

   b) al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente:

   «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019 come segue:».

  2. Le imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla base della differenza di fatturato aprile 2020 su aprile 2019, possono presentare una nuova istanza con le medesime modalità, sulla base del periodo di riferimento aggiornato ai sensi del comma 1 dal semestre 1° marzo al 31 agosto 2020 rispetto al semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019. L'Agenzia delle entrate corrisponde, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, il contributo a fondo perduto integrando quanto corrisposto a seguito della precedente istanza sulla base dei nuovi dati comunicati.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.