Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020)
1. All'articolo 110, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La rivalutazione delle partecipazioni non richiede la rivalutazione delle immobilizzazioni presenti nei bilanci delle società partecipate oggetto di rivalutazione. In sede di redazione del bilancio consolidato è ammessa l'allocazione ad avviamento della differenza positiva derivante dall'annullamento della partecipazione e riconducibile alla rivalutazione della partecipazione stessa in base ad asseverazione di un esperto professionista abilitato».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente, è ridotto il Fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.