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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
39.015.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Incentivi fiscali per investimenti finalizzati ad aggregazioni aziendali)

  1. Al fine di favorire l'aggregazione tra imprese, non concorre inoltre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e degli Organismi di investimento collettivo del risparmio il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese terze che partecipino ad operazioni di aggregazione.
  2. Ai fini del presente articolo per operazioni di aggregazione si intendono le seguenti operazioni realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da soggetti di cui alla lettera d) dello stesso articolo relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato:

   a) fusioni;

   b) scissioni;

   c) trasferimenti di aziende, anche per effetto di conferimento;

   d) trasferimenti di partecipazioni in società, per effetto delle quali una società acquista il controllo su un'altra società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile.

  3. Non rilevano ai fini del presente articolo le operazioni di aggregazione:

   a) tra società soggette a comune controllo ovvero tra imprese facenti capo, anche per interposta persona, ad un medesimo soggetto;

   b) tra società di cui almeno una con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, salvo che tale società sia controllata da un terzo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile;

   c) tra imprese di cui almeno una non operativa da almeno due anni.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge