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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
35.3.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

   l) L'impresa che intende beneficiare delle garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis assume l'impegno di gestire la variazione in difetto dei livelli occupazionali attivando sempre una preventiva fase di confronto sindacale idoneo al raggiungimento di accordi. L'impegno permane fino alla completa restituzione dell'importo ricevuto e comunque non oltre il termine di durata del finanziamento e comporta che, prima di dare attuazione alla variazione, debba essere data sintetica informazione scritta sui contenuti della variazione alle RSA/RSU costituite, o in difetto alle Organizzazioni sindacali provinciali, e, laddove la variazione possa coinvolgere più province, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL applicato. Su espressa richiesta scritta del sindacato, che dovrà pervenire all'impresa entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, verrà avviato il confronto che dovrà in ogni caso concludersi, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti sul termine, entro e non oltre i 15 giorni successivi a detto termine; l'esito del confronto andrà immediatamente comunicato per scritto all'Ispettorato territoriale del lavoro competente. Le disposizioni che precedono non si applicano in tutti i casi in cui la gestione dei livelli occupazionali sia disciplinata da norme di legge o di contratto collettivo applicato nella singola impresa che prevedano una preventiva fase di confronto sindacale.