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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.14. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
35.14.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

   b-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «12 anni»;

   b-ter) dopo il comma 14-sexies è inserito il seguente:

  «14-septies. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE Spa per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni».

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «144 mesi»;

   b) al comma 1, lettera m), le parole: «120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «144 mesi»;

   c) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

  13-bis. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni.

   all'articolo 40, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026.

   all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.