Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.