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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.042. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
35.042.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Ristoro per i risparmiatori delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno accesso anche i risparmiatori persone fisiche, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e bancaria, iscritte nell'elenco tenuto dalla Consob degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui, all'articolo 130 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.
  2. L'indennizzo è concesso nella misura del 30 per cento e nel limite massimo complessivo pari a 100 mila euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, a condizione che i risparmiatori abbiano subìto un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritiere, ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.