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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.049. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
34.049.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita Iva, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
  2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico.
  3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.
  4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.
  5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:

   a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;

   b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;

   c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;

   d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;

   e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

  6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.