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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
34.019.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Sviluppo del lavoro agile nel Mezzogiorno e nelle aree interne del Paese)

  1. Al fine ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese, perseguendo obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle aree interne del Paese, nonché al fine di favorire il potenziamento di forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a tutti i datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede dell'impresa sia presente al di fuori delle regioni ivi elencate, e che riconoscano ai dipendenti con domicilio fiscale nelle regioni ivi elencate la possibilità di stabilirvisi stabilmente, attivando postazioni che consentano di lavorare da remoto o postazioni in spazi coworking – è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, che effettuino investimenti in dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ovvero destinati all'attivazione di postazioni condivise, è riconosciuto, alle condizioni previste dall'articolo 185, comma 4 della presente legge, un credito d'imposta pari al 30 per cento del costo di acquisizione dei beni o servizi.
  3. Le spese sostenute dai dipendenti di cui al comma 1, sono deducibili ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 se interessano lo spostamento dalla regione di residenza alla sede di lavoro, ovvero se hanno ad oggetto l'acquisto di dispositivi informatici o servizi di connessione necessari all'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile.
  4. Il beneficio previsto dal comma 1 del presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo a sostegno del lavoro agile nel Mezzogiorno e nelle aree interne del Paese», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 6 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione e i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.