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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
29.07.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Benefici fiscali e sostegno ai grandi investimenti nelle ZES)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e dopo le parole: «nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.» sono aggiunte le parole: «Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell'investimento nonché quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile.»;

   2) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell'impresa beneficiaria per un periodo di almeno 7 anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.»;

   3) al comma 4, dopo le parole: «in particolare di quanto disposto dall'articolo 14» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2»;

   4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

   «4-bis. Entro il 31 gennaio 2021, ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, definisce le linee di intervento denominate “Piano grandi investimenti – ZES” a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.
   4-ter. Il piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.
   4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021, 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 29 della presente legge. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.