stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
27.11.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: si applica fino al 31 dicembre 2029 aggiungere le seguenti: e, in ogni caso, nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni,.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

   «7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»;

   b) alla rubrica sopprimere le parole: Decontribuzione per il Sud.