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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
27.04.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

  1. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi».
  2. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.