Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Al fine di realizzare interventi straordinari sulle carceri per l'adeguamento di spazi da adibire e la costruzione di strutture provvisorie finalizzate all'isolamento e alla quarantena conseguenti all'emergenza COVID-19, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo ammontanti a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.