Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 145 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 145 milioni di euro per l'anno 2021.