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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 210.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
210.03.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastrononiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al «Italian Sounding»)

  1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto «Italian Sounding»), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.
  2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai «Prodotti Agroalimentari Tradizionali» di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.
  3. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

   a) uno dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   b) uno dal Ministero dello sviluppo economico;

   c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

   d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

   e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi;

   g) due dalla Conferenza unificata Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

  4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

   a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;

   b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

   c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

   d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

   e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

   f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

   g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

   h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

   i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

   l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

   m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo – anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana – coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

   n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

   o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma «Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo».

  5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.
  6. È istituita la «Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità Italiana».
  7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana il relativo decreto di attuazione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2021: — 4.000.000;

   2022: — 4.000.000;

   2023: — 4.000.000.