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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.52. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
21.52.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.
   2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.
   2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.
   2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.
   2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
   2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
   2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.
   2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mercato elettronico agroalimentare sostenibile.

ident. 21.48.21.62.21.13.21.20.