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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.080. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
21.080.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

  1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ubicate su un territorio nel quale si siano verificati eventi naturali che ne abbiano danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale e sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito nell'anno 2021 e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.
  2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un limite massimo di 50.000 euro.
  3. La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.
  4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 21.028.21.038.21.067.