Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifiche in materia di accesso al Conto termico)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, dopo le parole: «Amministrazione competente» inserire le seguenti: «o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».
Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.