Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese dei comprensori sciistici – Contributo a fondo perduto)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei comprensori sciistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2021, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo e i comprensori interessati.
Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.