Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis.
(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2021, e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.