Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:
Art. 193-bis.
(Modiche dell'articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o patrimonio immobiliare»;
b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti.»;
c) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite con le seguenti: «compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti.».
2. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2021».