Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:
Art. 190-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)
1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo le parole «ricavi» sono inserite le seguenti «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;
b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «5 per cento».
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui comma 1 sono destinate al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.