Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono abrogati.
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 521 milioni di euro per l'anno 2021, 462 milioni di euro per l'anno 2022 e 305,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
Conseguentemente:
alla rubrica sostituire le parole: Imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego, rinvio e modifiche con la seguente: Abrogazione;