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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 185.66. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
185.66.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

ident. 185.7.