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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 185.65. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
185.65.

  Al comma 4, terzo periodo, inserire in fine le seguenti parole: e per gli investimenti in dotazioni tecnologiche, software, sistemi, piattaforme e applicazioni, sistemi di sicurezza connessi alla realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 12 inserire il seguente:

  12-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione del credito di imposta, alternativamente, per la cessione:

   a) al fornitore dei beni;

   b) a istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato da cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 796 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per l'anno 2022, 497 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.