Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori delle bande musicali e della musica jazz)
1. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.
3. I contributi a carico del Fondo di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2021.