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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 177.025. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
177.025.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Incremento della capacità operativa della Sanità Militare)

  1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2021, 10 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:

   a) alla costruzione di un data hub centrale e di data spokes regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;

   b) all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il data hub centrale;

   c) all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;

   d) alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;

   e) all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;

   f) all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.

  3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli articoli 59 e 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, n. 5.
  4. Il Ministro della difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con decreto del Ministro della difesa 18 giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione «Sanità Militare, Innovazione e territorio», stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

   a) la responsabilità gestionale operativa del fondo;

   b) le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

   c) l'attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;

   d) le modalità con cui Difesa Servizi Spa procede, nell'ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l'impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;

   e) le modalità con cui Difesa Servizi Spa riversa una quota parte dei ricavi dell'attività di cui alla lettera d) nell'ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all'ammodernamento e all'aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 490 milioni.