Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente
Art. 166-bis.
(Fondo per la riforma della polizia locale)
1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.