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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 166.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
166.01.

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Assunzioni straordinarie del Corpo delle Capitanerie di porto).

  1. Allo scopo di mantenere elevati gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

   «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente».

  2. All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da «h-septies» a «h-vicies», sono sostituite dalle seguenti:

   h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;

   h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;

   h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;

   h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;

   h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;

   h-duodecim) per l'anno 2028: 104.698.134,11;

   h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;

   h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;

   h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;

   h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;

   h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;

   h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;

   h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;

   h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;

   h-unvicies) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55.

  3. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036, euro 4.932.960,76 a decorrere dall'anno 2037.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro nel 2023, 58.240 euro nel 2024, 87.360 euro nel 2025, 116.480 euro nel 2026 e 145.600 euro a decorrere dal 2027.

  Conseguentemente, al Fondo di cui all'articolo 209 sostituire le parole da: annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: per l'anno 2022, di 499,17 milioni di euro per l'anno 2023, di 498,31 milioni di euro per l'anno 2024, di 497,44 milioni di euro per l'anno 2026, di 496,57 milioni di euro per l'anno 2026, di 495,70 milioni di euro per l'anno 2027, di 495,66 milioni di euro per l'anno 2028, di 495,63 milioni di euro per l'anno 2029, di 495,59 milioni di euro per l'anno 2030, di 495,55 milioni di euro per l'anno 2031, di 495,52 milioni di euro per l'anno 2032, di 495,37 milioni di euro per l'anno 2033, di 495,26 milioni di euro per l'anno 2034, di 495,14 milioni di euro per l'anno 2035, di 495,03 milioni di euro per l'anno 2036, di 494,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.

ident. 166.022.